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Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
L’A.V.I.S. è stata fondata nel maggio del 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formantano.
Le modifiche statutarie succedute nel tempo hanno adeguato l’Associazione alle nuove esigenze
senza interromperne la continuità.
Art. 2 - Natura
In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve
essere rispettata da tutti.
Ogni delegato, occorrendo, vota in modo proporzionale al numero degli iscritti rappresentati a
norma di Statuto.
Data la sua natura, l’A.V.I.S. non ammette ingerenze di partiti politici o di altre
organizzazioni: è fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e le strutture per
scopi che non siano quelli associativi.
Del pari gli iscritti all’A.V.I.S. non possono avvalersi della loro posizione all’interno
dell’Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
La foggia del distintivo, del labaro e degli elementi grafici di identificazione dell’A.V.I.S.
è fissata dal Consiglio Nazionale per tutta l’Associazione.
Le tessere di iscrizione devono essere di modello approvato dal Consiglio Nazionale.
Art. 3 - Compiti
Oltre ai compiti attribuiti dalla legge 20/2/1950 n°49, l’A.V.I.S. svolge a tutti i livelli
le attività demandate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti competenti, in particolare
attraverso le convenzioni di cui all’art. 45 della legge 23/12/1978 n°833, istitutiva del
“Servizio Sanitario Nazionale”.
Art. 4 - Dono del sangue
Il Volontario del sangue deve:
- rifiutare qualunque compenso per le donazioni prestate;
- evitare di dare notizie atte ad individuare chi si sia assoggettato a prelievo a favore di
persone determinate;
- fare capo, per le donazioni, esclusivamente all’A.V.I.S. in cui è iscritto, salvo eccezioni
determinate da causa di forza maggiore da segnalare, comunque, all’A.V.I.S. di
appartenenza;
- fornire ai medici trasfusionisti dati anamnestici veritieri;
- osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai medici responsabili in ordine
all’ammissibilità alle donazioni di sangue, alla loro periodicità ed alle visite di controllo;
- comunicare variazioni di indirizzo e telefono all’A.V.I.S. di appartenenza.
Art. 5 - Soci
La periodicità delle donazioni è stabilita per ciascun donatore dai sanitari responsabili, nel
rispetto delle leggi vigenti.
L’iscrizione all’A.V.I.S. può essere richiesta anche oralmente.
Chi cessa di donare il sangue senza giustificato motivo viene depennato dopo due anni dall’ultima
donazione.
Il socio donatore che deve cessare i prelievi per motivi di età o di salute rimane
iscritto all’Associazione se ha effettuato più di 24 donazioni, parimenti se ne manifesta la
volontà e partecipa alla vita associativa. In caso contrario è depennato.
Le donazioni
effettuate presso altre Associazioni, o comunque prima dell’iscrizione all’A.V.I.S. sono
valide ad ogni fine associativo purché documentate e prestate nel rispetto dei limiti di legge.
Art. 25 - Benemerenze
Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l’Associazione e vengono attribuite ai soci in
base ai seguenti criteri:
- diploma di benemerenza a chi ha compiuto 8 donazioni;
- diploma con medaglia di bronzo a chi ha compiuto 16 donazioni;
- diploma con medaglia d’argento a chi ha compiuto 24 donazioni;
- diploma con medaglia d’oro a chi ha compiuto 50 donazioni;
- diploma con distintivo d’oro con fronde a chi ha compiuto 75 donazioni;
- diploma con croce d’oro a chi ha compiuto 100 donazioni.
I consigli direttivi delle A.V.I.S. comunali possono infine assegnare ai soci i seguenti
distintivi:
- goccia di bronzo, dopo 10 anni di iscrizione all’A.V.I.S.;
- goccia d’argento, dopo 20 anni di iscrizione all’A.V.I.S.;
- goccia d’oro, dopo 30 anni di iscrizione all’A.V.I.S.;
a testimonianza della fedeltà che gli stessi abbiano dimostrato per l’Associazione ed il
conseguimento dei fini sociali.
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