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Testo unico delle leggi sulla montagna.
(B.U. 7 luglio 1999, 2° suppl. al n. 27)
La legge prevede:
- l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
- l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in
cui la Regione designa i propri rappresentanti
- la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
- iter procedurale
- piani o programmi di attuazione
- riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina
organica
- informazioni o pareri
Potete trovare il testo completo di questa legge sul sito
Banca dati della normativa regionale.
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