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Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.
(B.U. 24 luglio 1991, n. 30)
La legge prevede:
- l'istituzione di capitoli di spesa o l'assegnazione di contributi
- l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in
cui la Regione designa i propri rappresentanti
- la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
- iter procedurale
Potete trovare il testo completo di questa legge sul sito
Banca dati della normativa regionale.
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